STATUTO della ASSOCIAZIONE CULTURALE
FONDAZIONE LUCIANO MASSIMO CONSOLI


Art. 1. - E' costituita l'Associazione culturale denominata "Fondazione Luciano Massimo Consoli". Essa è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 2. - L'Associazione "Fondazione Luciano Massimo Consoli" persegue i seguenti scopi:
- promuovere e diffondere nel mondo la conoscenza dei risultati del lavoro di documentazione raccolto nell'Archivio Massimo Consoli e da lui affidato all'Archivio dello Stato italiano e custodito nell'Archivio di Stato;
- raccogliere, conservare, catalogare e ordinare gli scritti, i documenti visivi, audiovideo e telematici prodotti personalmente da Luciano Massimo Consoli durante la sua vita e la sua attività di ideologo, scrittore e giornalista;
- divulgare, anche attraverso specifici progetti, gli scritti, i documenti visivi, audiovideo e telematici di Luciano Massimo Consoli, ovvero i materiali da lui raccolti e compresi nell'Archivio Massimo Consoli, o affidati ai suoi editori in quanto in via di pubblicazione;
- proseguire l'opera di documentazione e conservazione iniziata e portata avanti durante la sua vita da Luciano Massimo Consoli
- promuovere e diffondere a tutti i livelli, anche attraverso specifici progetti, la cultura della non discriminazione di ogni diversità e l'amore e il rispetto per essa come un bene e un valore positivo per la persona e per la società;
- ampliare la conoscenza della storia e della cultura omosessuale, ideologica, letteraria ed artistica in genere, attraverso specifici progetti dell'Associazione realizzati in proprio e anche in collaborazione con persone, enti ed associazioni aventi le medesime finalità;
- promuovere a tutti i livelli, a partire dalla scuola primaria e dalle istituzioni, la conoscenza e il rispetto della diversità di genere e del valore della cultura da essa prodotta;
- proporsi come luogo di aggregazione culturale nel nome dell'ideale del rispetto delle diversità e come polo di educazione permanente volto a superare ogni forma di discriminazione preconcetta nella società civile e politica;
- porsi come luogo di riferimento per chi intenda intraprendere e documentare studi e ricerche sulla questione della diversità di genere, la sua storia, la cultura da essa prodotta e le relative implicazioni sociali;

ATTIVITà DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 3. -Per il raggiungimento degli scopi suindicati all' art.2 l''Associazione "Fondazione Massimo Consoli cura:
- le attività socio-culturali:
*promozione e organizzazione di incontri, convegni, conferenze, dibattiti, seminari e studi individuali realizzati per la divulgazione dei materiali dell'Archivio, raccolta da Massimo Consoli, a sua volta conservata e catalogata a cura della Fondazione;
* diffusione della conoscenza delle sue opere letterarie e documentali, già pubblicate e/o da pubblicarsi, nelle istituzioni e nella società civile;
- le attività editoriali:
*pubblicazione dei materiali e dei documenti prodotti in qualsiasi forma da Luciano Massimo Consoli;
* conservazione e sviluppo del sito web personale di Massimo Consoli e di apposito sito web dell'Associazione;
*cura del loro utilizzo per la realizzazione di films, spettacoli teatrali, documentari, campagne divulgative e informative;
- le attività di formazione: corsi e seminari teorico/pratici di aggiornamento e perfezionamento sulla storia e sulle problematiche connesse con l'identità di genere e il rispetto di essa come valore positivo di crescita sociale e culturale, rivolti ad educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni ed enti, anche attraverso appositi gruppi di studio e ricerca.

Art. 4 - L'Associazione "Fondazione Luciano Massimo Consoli " è costituita da coloro che ne condividono gli scopi istitutivi e ne perseguono le finalità attraverso di essa.
Art. 5 - I Soci sono distinti in:
* 1 - Soci Fondatori: le persone fisiche che hanno promosso la costituzione dell'Ass."Fondazione Luciano Massimo Consoli"
Essi hanno status di soci permanenti, sono esonerati dal versamento delle quote annuali e partecipano alla vita associativa nei modi previsti agli articoli seguenti.
* 2 - soci ordinari: persone singole che, aderendo agli scopi statutari, si impegnano a pagare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per tutta la permanenza del vincolo associativo;
* 3 – soci sostenitori: persone singole che, aderendo agli scopi statutari, si impegnano a contribuire con una quota associativa annuale maggiore di quella stabilita dal Consiglio Direttivo, per tutta la permanenza del vincolo associativo;
* 4 - soci benemeriti: persone singole che, aderendo agli scopi statutari, contribuiscano in modo determinante al perseguimento degli scopi statutari con atti di liberalità o altre forme di collaborazione concreta, d'intesa con il Consiglio Direttivo;
* 5 - soci straordinari: persone singole, associazioni, enti, istituzioni che si associno alla Fondazione per sostenerne progetti e attività particolari per i fini sociali e per tutta la durata dei medesimi, con loro contributi economici e altre forme di sostegno
L'ammissione dei soci ordinari, sostenitori, benemeriti e straordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, controfirmata da almeno tre soci. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello entro trenta giorni al Collegio dei probiviri, che decide in via definitiva.

Art. 6 - Tutti i soci si impegnano a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamenti difformi, che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell' Associazione, l'Assemblea dei Soci Fondatori deciderà a maggioranza di 2/3 su richiamo, diffida o espulsione.

Art.7 - Tutti i Soci Fondatori hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Tale diritto è inalienabile.
Ogni socio maggiorenne, in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di voto per la nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente, per la parte competente

RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE
Art.8 - le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:- le quote associative;- contributi volontari di persone singole, associazioni, enti, istituzioni - donazioni e lasciti di persone singole- rimborsi per attività svolte nell'ambito del perseguimento dei fini statutari come da comma 3/ Art.3- attività di produzione e commercializzazione di prodotti editoriali come da comma 2/ Art.3, salvaguardando le spettanze ereditarie per diritti d'autore- beni mobili e immobili- ogni altro tipo di entrate.
I contributi dei soci sono costituti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in denaro, le donazioni ed i lasciti sono accettate su delibera dell'Assemblea, che decide sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 - L'anno finanziario inizia il 12 dicembre e termina l'11 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di dicembre; essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione e inviati per via telematica a ogni socio entro i 15 giorni precedenti l'Assemblea per poter esser messi a conoscenza di ogni socio in tempo utile.
Quote e contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggetti a rivalutazione.

Art.10 - Gli organi dell'Associazione sono:
* - l'Assemblea dei soci Fondatori
* - l'Assemblea dei soci;
* - il Consiglio direttivo;
* - Il Presidente;
* - il Collegio dei revisori;
* - il Collegio dei Fondatori/probiviri

COMPITI E VALIDITà DELL'ASSEMBLEA
Art.11 L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti, ognuno dei quali ha diritto a un solo voto, ed è l'organo deliberativo dell'Associazione.
Essa è convocata in via ordinaria una volta all'anno ( il 12 dicembre ) ed in via straordinaria ogniqualvolta ne venga richiesta la convocazione dal Consiglio Direttivo, o dal Collegio dei probiviri-fondatori, o da almeno un decimo dei soci, su specifiche problematiche e progetti.
Le richieste, motivate, vanno presentate per iscritto o per via telematica al Consiglio direttivo almeno 7 giorni prima della data richiesta per l'Assemblea.
Il Consiglio decide in via definitiva entro 3 giorni, convocando l'Assemblea, a sua discrezione, anche per via telematica entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione della richiesta.
In prima convocazione L'Assemblea ordinaria è valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto, in seconda convocazione è valida a prescindere dal numero dei soci presenti aventi diritto. Analogamente si procede per l'Assemblea straordinaria.
Le delibere dell'Assemblea devono essere rese note a tutti i soci, sia con affissione all'albo dell'Associazione/sito web, sia con comunicazione personale, scritta o per via telematica, del verbale di Assemblea.

In prima convocazione L'Assemblea ordinaria è valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto, in seconda convocazione è valida a prescindere dal numero dei soci presenti aventi diritto. Analogamente si procede per l'Assemblea straordinaria.
Le delibere dell'Assemblea devono essere rese note a tutti i soci, sia con affissione all'albo dell'Associazione/sito web, sia con comunicazione personale, scritta o per via telematica, del verbale di Assemblea.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA
Art.12 - l'Assemblea:in sede ordinaria:
- elegge nel suo seno i componenti Soci ordinari, sostenitori e benemeriti del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno
in sede straordinaria:
- approva l'attuazione di specifici progetti per gli scopi sociali, presentati preventivamente dai soci al Consiglio Direttivo e da esso inseriti in bilancio;
All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente e un segretario col compito di redigerne e sottoscriverne il verbale.


CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.13 - Consiglio direttivo.
Esso è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è costituito:
- da 3 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti Soci ordinari e benemeriti, con carica triennale;
- da 3 Soci Fondatori designati dall'Assemblea dei Fondatori con carica triennale.
Si riunisce di norma due volte l'anno ed è validamente costituito con la presenza di almeno due membri, in rappresentanza delle due tipologie (comma 1-2 del pres. Articolo).
Esso è convocato di norma dal Presidente due volte l'anno in via ordinaria.
Viene convocato in via straordinaria:
- su richiesta motivata di due suoi componenti:
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Art 14 Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte progettuali per la gestione delle attività dell'Associazione;
- predisporre il bilancio preventivo, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- predisporre il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno di attività concluso;
- stabilire gli importi delle quote annuali dei soci ordinari:
- redigere verbale della riunione e pubblicarlo all'albo ( anche telematico) dell'Associazione.

Art.15 - Il presidente
IL Presidente è scelto dal Consiglio direttivo, a rotazione, tra i Soci Fondatori e dura in carica un anno.
E' il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
Hai seguenti compiti:
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere tutti gli atti amministrativi dell'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali e procedere agli incassi;
- conferire ai soci procura per la gestione di attività particolari ( Tesoriere), previo approvazione del Consiglio Direttivo.

Art.16 - Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea nel suo seno, al di fuori del Consiglio Direttivo, e dura in carica tre anni.
Esso ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, di cui redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art.17 - Il Collegio dei probiviri è composto da tutti i Soci Fondatori. Esso è permanente ed ha i seguenti compiti:
- decide insindacabilmente sull' espulsione e sul diniego di ammissione dei soci, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso;
- delibera sulle modifiche e sulle eventuali integrazioni dello statuto associativo;
- delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 18 - Il patrimonio residuo della Fondazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19 - Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese per l'attuazione di singoli progetti iscritti regolarmente in bilancio e regolarmente documentate.

Art. 20 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.